Asso di denari

La garanzia per prodotti difettosi vale anche in assenza di scontrino di vendita

Un prodotto difettoso è coperto da garanzia anche se non si è tenuto lo scontrino relativo al suo acquisto, perché tale garanzia rientra tra i doveri imposti al venditore dal Codice del Consumo (D. lgs. 206 del 2005), all’articolo 129, in base al quale il venditore stesso è tenuto a dare al consumatore un bene conforme al contratto di vendita.

Il venditore è comunque responsabile per ogni vizio del bene venduto al momento della vendita, ovunque questo sia stato comprato (negozio, vendite telefoniche, ecc.), anche se non viene rilasciato nulla di scritto o se viene fatta firmare una sorta di rinuncia. I vizi del prodotto venduto presenti al momento della vendita di cui il venditore è sempre responsabile sono tutti quelli per colpa dei quali il prodotto venduto risulta: 

- non essere idoneo all’uso per cui normalmente si utilizza un bene dello stesso tipo;
- non avere le stesse qualità del bene che il venditore ha presentato come modello o esempio; 
- non avere le qualità che normalmente hanno beni dello stesso tipo, tenuto conto anche di comunicazioni pubblicitarie e delle informazioni riportate sull’etichettatura; 
- non essere idoneo all’uso particolare voluto dall’acquirente, di cui il venditore sia stato messo a conoscenza all’atto della vendita e che abbia accettato, anche tacitamente.

In presenza di vizi del prodotto venduto l’acquirente può scegliere il rimedio che preferisce tra i seguenti:

- riparazione o sostituzione, a discrezione del compratore: l’una o l’altra devono avvenire entro termini di tempo congrui e senza arrecare dei disagi eccessivi ma se una delle due opzioni è eccessivamente onerosa,  anche in rapporto al valore del prodotto, la scelta può essere obbligata;
- riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, purché il difetto del bene acquistato non sia di lieve entità e sia possibile ripararlo o sostituirlo. Queste 2 opziono sono praticabili anche quando la riparazione o la sostituzione non siano state eseguite entro un termine congruo o abbiano arrecato un disagio notevole al consumatore e comportano rispettivamente la restituzione di una parte o di tutta la somma pagata.

Il Codice del Consumo non richiede scontrini perché operi la garanzia a carico del venditore. Perché la garanzia sia operante e scatti l’obbligo in capo al venditore di rimediare ai difetti del bene occorre invece:

- denunciare al venditore i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, specificando anche quali siano. La legge non chiarisce come fare questa comunicazione, ma è sempre preferibile farla con raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) così da avere una prova che la comunicazione è stata data in tempo. Oltre questo termine la garanzia decade ma la comunicazione è superflua se il venditore sapeva dei difetti o ha tentato di nasconderli;
- dimostrare che l’acquisto è avvenuto nel negozio del venditore a cui denuncia i vizi del prodotto comprato (lo scontrino in effetti è la miglior prova in questo senso, ma l’importante è essere in grado di fornire tale prova, anche con altri mezzi).

La garanzia copre i difetti dei beni per 2 anni dall’acquisto e non riguarda difetti dovuti all’utilizzo che si è fatto del prodotto acquistato dopo averlo appunto acquistato. Se i difetti emergono entro 6 mesi dall’acquisto si presumono esistenti al momento della vendita e dunque sicuramente coperti dalla garanzia, almeno che il venditore non riesca a dimostrare il contrario. Qualunque accordo il venditore faccia firmare al consumatore per escludere o ridurre la garanzia è nullo e non impedisce di agire per la riparazione o sostituzione del bene o per la restituzione di quanto pagato. Di contro, la garanzia non opera se il compratore era a conoscenza o non poteva ignorare  i difetti presenti nel prodotto al momento dell’acquisto (ne sono indici un prezzo molto basso o l’assenza di imballo).

La garanzia per i vizi del prodotto venduto vale verso il venditore e non verso il produttore del bene difettoso, dunque l’acquirente deve rivolgersi sempre e solo al venditore. Sarà poi quest’ultimo a esercitare il diritto di rifarsi nei confronti di chi ha dato origine al prodotto difettoso.


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