Cronaca

Cremazione, per il Vaticano non è più vietata: "Ma a tre condizioni"

Per la legge italiana è necessario solo il nulla osta del Comune ma il Vaticano pur autorizzando la cremazione proibisce la dispersione delle ceneri così come il loro utilizzo per forgiare oggetti commemorativi. Ecco tutte le condizioni della Chiesa

ROMA - Il Vaticano autorizza la cremazione dei defunti ma non la dispersione delle ceneri. Lo ha ribadito dalla Congregazione della Dottrina della Fede in un'istruzione pubblicata oggi che rende però definitiva la proibizione della dispersione delle ceneri dei defunti o il loro utilizzo per forgiare oggetti commemorativi, ad esempio gioielli per le vedove.

Il testo "Ad resurgendum cum Christo" uscito dalle stanze del Vaticano "per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista" corregge una decisione in direzione opposta che era stata presa dalla Cei nell'Assemblea di Assisi del 9 novembre 2009, che autorizzava la dispersione delle ceneri, norma espunta poi dal testo dei vescovi italiani in seguito alla "recognitio" dell'ex Sant'Uffizio.

CREMAZIONE, LE CONDIZIONI DEL VATICANO

CREMAZIONE, COSA DICE LA LEGGE IN ITALIA

Cremazione, le regole del Vaticano: "Vietato disperdere le ceneri"

"Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a norma del diritto". Lo afferma l'istruzione firmata lo scorso 15 agosto dal prefetto della Dottrina della Fede, cardinale Gerhard Muller.

Il testo stabilisce la proibizione dei funerali religiosi se tale norma non viene applicata.

Nel testo si fa esplicito divieto di "dispersione delle ceneri nell'aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione".

"Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa - sottolinea il documento vaticano - non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l'anima e non impedisce all'onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l'oggettiva negazione della dottrina cristiana sull'immortalità dell'anima e la risurrezione dei corpi".

Tuttavia, afferma la Congregazione della fede, "la Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poichè con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti". Per questo, "le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un'area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica".

Cremazione, le regole del Vaticano: "Vietato forgiare gioielli dalle ceneri"

Dunque, "la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica non è consentita. Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l'Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione". 

Secondo la Congregazione della fede, infatti, "la conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunita' cristiana". In tal modo, inoltre, si evita "la possibilita' di dimenticanze e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonche' pratiche sconvenienti o superstiziose". 

CREMAZIONE, COSA DICE LA LEGGE IN ITALIA

La cremazione dei defunti e la dispersione delle ceneri sono autorizzate e disciplinate in Italia dalla legge numero 130 del 30 marzo 2001. Il principio base è che "non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto".

Occorre avere un permesso del Comune per disperdere le ceneri. Invece, "La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".

La legge stabilisce poi che "la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati. 

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non chiunque puo' disperdere le ceneri: la legge puntualizza che sono legittimati solo il coniuge o un altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario o il rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune. Qui il testo integrale della legge


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