Cronaca

Il reato di tortura ha già sessant'anni di ritardo

Il Senato approva un ddl sul reato di tortura. Ma diverse convenzioni internazionali firmate dal nostro Paese ci ammonivano anni fa di introdurlo. Un ritardo che va dai 25 ai 60 anni

Il Senato ha approvato il disegno di legge che introduce nel codice penale il delitto di tortura. Anche se ancora non è arrivato nel nostro codice penale (dovrà infatti passare per la Camera) è già in ritardo. Diversi infatti sono i provvedimenti giuridici internazionali che il nostro Paese ha sottoscritto su questo tema. Ma ancora rimane il vuoto normativo nel nostro codice penale.

La convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed è entrata in vigore il 26 giugno 1987. Qui si richiede che gli Stati che fanno parte Onu inseriscano nella propria legislazione nazionale il reato ad hoc e che gli atti effettivi di tortura vengano puniti con pene adeguate. L'Italia ha sottoscritto la convenzione.

Sempre nel 1987 è entrata in vigore una Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata da 47 Stati europei. L'Italia la ha sottoscritta il 25 ottobre 2012 (anche qui un po' in ritardo), ma non l'ha ancora ratificata. Questo significa che ancora non è operativa. L'organo di controllo per l'applicazione di questa convenzione è il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Esso nel nostro Paese non può operare.

Ma molto prima, nel 1950, il nostro Paese ha ratificato la Convenzione per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in cui si vieta espressamente all'articolo 3 ogni tipo di tortura.

Chi fino ad ora ha subito la tortura nei confini nazionali ha potuto fare ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo con sede a Strasburgo, che ha più volte condannato il nostro Paese sia su questo tema che su altri (come sulla condizione del sovraffollamento carcerario). Infatti il nostro Paese è lo Stato europeo che ha avuto complessivamente più condanne e pagato più risarcimenti per l'esito delle sentenze di Strasburgo.

Infine rimanendo invece nei nostri confini nazionali l'articolo 13 della costituzione recita: "E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Potrebbe anche questa essere una definizione di tortura?


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