Economia

Il nuovo bonus da mille euro per chi rischia di perdere il lavoro

Come cambia la cassa integrazione nel 2022. Le principali novità riguardano i beneficiari e il tetto massimo all'assegno

Nel 2022 avremo a che fare con una nuova cassa integrazione, strumento che si è rivelato vitale per tenere in piedi l'economia italiana durante la pandemia. A fronte delle criticità emerse, però, si è deciso di cambiare forma al contributo economico salariale, ampliando la platea dei beneficiari e introducendo un tetto unico massimo all'assegno solitamente erogato dall'Inps. Vediamo insieme nel dettaglio come cambia la cassa integrazione nel 2022.

Cassa integrazione 2022: ampliata la platea dei beneficiari

La cassa integrazione, o cig, è una prestazione economica a carico dello Stato che sostituisce od integra la retribuzione di quei lavoratori che a causa delle difficoltà dell'azienda sono stati sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto. A partire dal 2022, grazie alla riforma degli ammortizzatori sociali, è stata ampliata la platea dei beneficiari dell'integrazione salariale. In particolare, la legge di Bilancio 2022 ha esteso la cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), la cassa integrazione straordinaria (Cigs), i Fondi di solidarietà bilaterali e il Fondo di integrazione salariale (Fis) anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Vale la pena ricordare che per lavoro a domicilio si intende una tipologia di lavoro subordinato, caratterizzata dal fatto che la prestazione lavorativa è compiuta presso il domicilio del lavoratore. Per gli apprendistati, invece, sono incluse tutte le tipologie: apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca. Inoltre, il provvedimento riduce da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell'integrazione salariale. Vanno ricomprese nel conto anche le giornate “di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità”.

Introdotto un massimale unico all'assegno di 1.199 euro

Novità importanti riguardano poi l'importo dell'assegno della cassa integrazione, che come sappiamo è pari all'80% dell'ultima retribuzione. Ricordiamo che il contributo integrativo viene garantito ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, indipendentemente dal settore lavorativo, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all'interno sia all'esterno dell'azienda. A partire da gennaio 2022 l'Inps ha previsto il "superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale - il più alto, che, per l’anno 2021, è stato pari a 1.199,72 euro - annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori". Così recita la circolare Inps n.18 del 1° febbraio 2022. Fino allo scorso anno, infatti, per i redditi pari o inferiori ai 2.159,48 euro accanto al tetto dei 1.199 euro per i lavoratori del settore edile esisteva anche il tetto di 998 euro lordi per la generalità dei settori, valore decisamente inferiore al massimo teorico previsto dell’80% della retribuzione. Con questo nuovo tetto unico, dunque, si è voluta eliminare questa stortura. Detto ciò, nel 2022 nulla cambia in termini di cassa integrazione per le retribuzioni:

  • inferiori ai 1.200 euro lordi, visto che il limite massimo non oltrepassa l'80% della retribuzione;
  • superiori ai 2.159 euro, per le quali il limite resta a 1.439,66 euro.

Queste nuove regole varranno solo per le sospensioni dal lavoro richieste nel 2022. La nuova norma non trova applicazione per le richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.


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