Economia

Milioni di euro per rilanciare lo spettacolo: sostegno statale anche per gli artisti di strada

Il Codice dello spettacolo è legge: aumentano le risorse per il Fus, si estendono i confini del credito di imposta e arrivano anche 4 milioni di euro per attività culturali nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia. Arriva il sostegno statale anche per gli artisti di strada

L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 265 voti favorevoli, 13 contrari e 122 astenuti, il disegno di legge che riordina il settore dello Spettacolo, già approvato dal Senato. Respinti o ritirati tutti gli emendamenti presentati, il testo diventa quindi legge.

La nuova legge tesa al rilancio e alla crescita del settore incrementa le risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo con fondi pari a +9.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a +22.5 milioni di euro a decorrere dal 2020. Inoltre estende l'ArtBonus a tutti i teatri, rende permanente il tax credit musica, e prevede il graduale superamento della presenza degli animali nei circhi. 

Ecco tutte le principali novità del nuovo testo di legge. 

Si incrementa, a decorrere dal 2018, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), al contempo disponendo lo scorporo dallo stesso delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e introducendo, invece, tra i destinatari il settore dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, nonché quello delle attività musicali popolari contemporanee

La legge autorizza la spesa di 4 milioni di euro per attività culturali nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia;

Si prevede che annualmente almeno il 3% del FUS sia destinato alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado (si tratta di una misura parallela a quella recata dalla L. 220/2016, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo);

Si sposta (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche devono rispettare i nuovi parametri organizzativi e gestionali, al fine dell'inquadramento come "fondazione lirico-sinfonica", ovvero come "teatro lirico-sinfonico", e si delega il Governo a rivedere i criteri di ripartizione del contributo statale a favore delle stesse;

Come per il settore del cinema, si prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo. Il Consiglio avrà compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione e attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo.

Si estende l'Art-Bonus, ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura, a tutti i settori dello spettacolograzie al provvedimento anche le orchestre, i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, i festival, i centri di produzione teatrale e di danza, i circuiti di distribuzione potranno avvalersi del credito d'imposta del 65% per favorire le erogazioni liberali finora riservato esclusivamente alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione;

La legge stabilizza il tax credit musica, il credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo,  per la promozione di artisti emergenti, con oneri pari a 4.5 milioni di euro a decorrere dal 2018, previsto per il triennio 2014-2016, con riferimento alle opere prime e seconde, dall'art. 7, co. 1-6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) , estendendolo anche alle opere terze.

Grazie a questa riforma, il sostegno statale allo spettacolo dal vivo si estende alla musica popolare contemporanea, ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche e verrà riconosciuto il valore di diverse forme di spettacolo, tra cui le pratiche artistiche amatoriali, le espressioni artistiche della canzone popolare d’autore, il teatro di figura, gli artisti di strada.

Le fondazioni lirico-sinfoniche godranno di un fondo specifico governato da nuovi criteri di erogazione dei contributi statali, parametrati in base alle risorse ricevute da privati, Regioni e Enti Locali e alle capacità gestionali dimostrate.

Principi e criteri direttivi

La Legge riordino spettacolo (Pdf) attribuisce la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma della disciplina dei settori relativi a teatro, musica, danza, spettacoli viaggianti, attività circensi, carnevali storici e rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo".

Fra i principi e criteri direttivi, vi sono i seguenti:

  • razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, al quale rimane attribuita, fra l'altro, la gestione del FUS e la determinazione, previa intesa con la Conferenza unificata, dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo;
  • revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS, e inserimento fra i parametri da considerare ai fini della stessa ripartizione anche del rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria. Per le stesse fondazioni, inoltre, l'art. 7 proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per consentire loro di adeguarsi ai nuovi parametri organizzativi e gestionali. Dopo quella data, le fondazioni che non si adegueranno saranno inquadrate come teatro lirico-sinfonico;
  • per i settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche: ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento di ciascuno di essi, anche favorendo l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti; ai fini del riparto del FUS, definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda e adozione di regole di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, che devono essere anche corredati di programmi per ciascuna annualità; valorizzazione della qualità delle produzioni; finanziamento di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni; attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
  • estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee, definendo i criteri e requisiti per l'esercizio di tali attività, e superamento progressivo del contrassegno SIAE per la registrazione delle opere musicali;
  • con riferimento specifico al settore della danza, introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e individuazione dei requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza;
  • graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
  • promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, a ciò destinando, annualmente, almeno il 3%della dotazione del FUS;
  • disciplina sistematica e unitaria del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, tenendo conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative;
  • semplificazione degli iter autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza;
  • diffusione dello spettacolo italiano all'estero e sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica.

Il Consiglio superiore dello spettacolo

L'art. 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo. In particolare, a tale organo – che sostituisce la Consulta per lo spettacolo - sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Esso – che dura in carica 3 anni – è composto da 15 componenti, di cui 4 scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata - quali personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.

L’incremento del FUS e le risorse per le attività culturali nei territori colpiti dal sima

L'art. 4 dispone un incremento delle risorse del FUS di € 9,5 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di € 22,5 mln a decorrere dal 2020.

Inoltre, autorizza per il 2018 la spesa di € 4 mln in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di € 4 mln prevista per il 2018 a favore del Teatro Eliseo dall'art. 22, co. 8, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

Benefici e incentivi fiscali

L'art. 5 dispone che l'Art-bonus spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (e non più, solo, dunque, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione).

Inoltre, dispone che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016, in base all'art. 7, co. 1-6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), per le opere prime e seconde, si applica (nuovamente) a decorrere dal 1° gennaio 2018 e riguarda anche le opere terze.

Regioni a statuto speciale e province autonome

L'art. 6 prevede che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la legge si applicherà compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative.

Legge riordino spettacolo (Leggi tutto in Pdf)


Si parla di