Economia

Pensioni, via all'Ape volontario: cos'è e come funziona

Il presidente dell'Inps Tito Boeri inaugura la piattaforma per il calcolo dell'anticipo pensionistico: un nuovo strumento con cui i contribuenti possono accedere al prestito: ecco tutto quello che c'è da sapere

Foto di repertorio

L'attesa è finita. Oggi, martedì 13 febbraio 2018, decolla l'Ape volontario, l'anticipo pensionistico oneroso che consente di lasciare il proprio posto di lavoro 3 anni e 7 mesi prima rispetto all'età prevista dalla legge. Questa mattina il presidente dell'Inps, Tito Boeri, accenderà il simulatore disponibile sul nuovo portale dell'Istituto di Previdenza, che permetterà agli utenti di valutare la convenienza dell'Ape volontaria, la durata del prestito, l'importo della rata e dell'anticipo da versare. Lo strumento per il calcolo dell'anticipo pensionistico comprende già i tassi stabiliti con Abi (Associazione Bancaria Italiana) e Ania (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici). Sempre attraverso il simulatore, il contribuente potrà da subito presentare la richiesta all'Inps, con il primo assegno che dovrebbe essere erogato tra maggio e giugno.

La piattaforma Inps per il calcolo dell'Ape Volontario

Piattaforma online dalle ore 14

Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha presentato la nuova piattaforma: "Dal prossimo anno altre 115.000 persone acquisiranno i requisiti per accedervi. Dalle 14 di oggi sara' possibile, per coloro che posseggono i requisiti generici di eta' e contributi, effettuare la simulazione sul sito dell'Inps".

Come funziona il simulatore Inps

Ape volontario: cos'è e come funziona

L'ape volontaria è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019. La prima cosa da fare per ottenere il prestito  è chiedere all’Inps la certificazione del diritto all’Ape con l’indicazione della pensione maturata,  che deve essere pari o superiore di 1,4 volte rispetto al trattamento minimo, che nel 2018 è di 710,388 euro al mese. A sua volta l'Inps comunica all'utente l'importo minimo e massimo che può erogare. Il minimo è  di 150 euro mensili, mentre per il massimo non si può superare il 75% del trattamento pensionistico mensile nel caso di anticipo superiore a tre anni; l’80% se la durata del prestito è tra i 24 e i 36 mesi, l’85% se la durata è tra 12 e 24 mesi e il 90% se è inferiore a 12 mesi.

Ape volontario: a chi è rivolta

L'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, meglio conosciuto come Ape volontaria, può essere richiesto dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti pubblici
  • dipendenti privati
  • lavoratori autonomi
  • lavoratori iscritto alla Gestione Separata

I liberi professionisti iscritti alle casse professionali sono esclusi da questa opzione.

Ape volontario: i requisiti

Come specificato sul sito dell'Inps, ecco i requisiti necessari per accedere al prestito al momento della richiesta: 

  • avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;
  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.
  • Non è necessario cessare l'attività lavorativa.

Ape volontario: come fare domanda

La domanda per accedere all'Ape volontaria va presentata all'Inps attraverso il servizio online disponibile sul sito dell'Istituto di Previdenza. Le domande non sono revocabili, eccezion fatta per il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo.

Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

Successivamente l’Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’Ape e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.

L’istituto finanziatore trasmette all’Inps il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

Ape volontario, cos'è e chi può chiederla: le cinque cose da sapere

In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione.

Il datore di lavoro, l’ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono, infatti, versare in un’unica soluzione all’Inps un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell’Ape. Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’Ape.

L’ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all’ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Ai sensi dell’articolo 7, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 l'ammontare minimo deve essere pari all’aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all’importo medio della retribuzione imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda.

Al contributo si applicano le norme in materia di riscossione e di sanzioni previste per i contributi previdenziali obbligatori (articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388).

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